Protocollo smart working per i lavoratori del settore privato

sito web compliance gdpr
Vai ai contenuti

Protocollo smart working per i lavoratori del settore privato

consulenza gdpr, protezione dati personali, MOG231, ISO 27001
Pubblicato da studio maggiolo pedini associati in Compliance normativa · Giovedì 09 Dic 2021 ·  3:45
Tags: smartworkingprotocollolavoroagile
Pubblicato il protocollo nazionale sul lavoro in modalità agile sullo smart working per fornire a imprese e lavoratori del settore privato le linee guida del “lavoro agile”.
Il protocollo non sostituisce la legge n. 81/2017 sul lavoro agile, ma fornisce le linee operative di indirizzo e si applicherà al termine dell’attuale stato di emergenza.

Smart working: le linee guida del protocollo

Il protocollo chiarisce che il lavoratore può aderire allo smart working su base volontaria senza che il rifiuto a lavorare da remoto possa essere considerato elemento di licenziamento per giusta causa o giustificato motivo.
Lo smart working del lavoratore va inquadrato all’interno di un contratto individuale con l’azienda, che deve comunque rispettare la normativa nazionale, le linee guida indicate dal protocollo ed eventuali contratti collettivi di riferimento.

Organizzazione del lavoro e il diritto alla disconnessione

Nel protocollo si ribadisce l’assenza di vincoli di orari e l’autonomia del lavoratore nell’organizzazione della giornata in relazione al raggiungimento degli obiettivi definiti con l’azienda.
Il lavoratore, nel caso di assenze legittime, può disconnettere i propri dispositivi di connessione e non è obbligato a rispondere alle comunicazioni aziendali nel periodo concordato.
Il protocollo stabilisce che il lavoratore è libero di scegliere il luogo per eseguire lo smart working, purché risponda a particolari requisiti di sicurezza operativa e riservatezza, in considerazione al tipo di trattamento dei dati effettuati in modo d garantire il rispetto delle normative in materia.
Nel contratto individuale si devono chiarire i requisiti di base per l’esecuzione del lavoro da remoto e nel caso di strumenti forniti dall’azienda, il lavoratore deve informare tempestivamente il datore di lavoro in caso di problemi tecnici, guasto o furto degli strumenti tecnologici forniti dall’azienda.
Il lavoratore risponde personalmente di eventuali comportamenti negligenti nell’uso delle attrezzature in dotazione. Salvo accordi diversi, il datore di lavoro fornisce gli strumenti tecnologici e operativi per lo svolgimento dello smart working. Le spese di manutenzione e sostituzione della strumentazione fornita sono a carico del datore di lavoro, che ne resta proprietario. In caso di negligenza, il dipendente risponde degli eventuali danni.

Le linee guida per sicurezza, salute, malattia e infortuni

Per la sicurezza e salute sul lavoro si applicano le disposizioni della legge n. 81/2017, mantenendo la copertura INAIL contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali, anche derivanti dall’uso dei videoterminali.
Il datore di lavoro deve predisporre idonea informazione scritta sui rischi generali e specifici connessi allo smart working, prevedendo un aggiornamento annuale o in occasione di modifiche organizzative.
Le linee guida stabiliscono l’obbligo di cooperazione nell’attuazione delle adeguate misure di prevenzione e protezione per fronteggiare i rischi connessi del lavoro da remoto.

Protezione dei dati e riservatezza

L’articolo 12 contiene le prescrizioni per assicurare la massima riservatezza sul trattamento dei dati nell’esecuzione dello smart working. In particolare, al quarto comma si legge: “Il datore di lavoro fornisce al lavoratore agile le istruzioni e l’indicazione delle misure di sicurezza che lo stesso deve osservare per garantire la protezione, segretezza e riservatezza delle informazioni che egli tratta per fini professionali. Spetta al datore di lavoro/titolare del trattamento l’aggiornamento del registro del trattamento dei dati connessi alle attività svolte anche in modalità di lavoro agile. Al fine di verificare che gli strumenti utilizzati per il lavoro in modalità agile siano conformi ai principi di privacy by design e by default, è sempre raccomandata l’esecuzione di valutazione d’impatto (DPIA) dei trattamenti.”

Siamo a disposizione per aiutare le aziende per:
  • esecuzione della valutazione di impatto (DPIA – data protection impact assesment) prevista dall’articolo 35 del Regolamento UE/2016/679 e dal PROTOCOLLO NAZIONALE SUL LAVORO IN MODALITÀ AGILE del 7/12/2021;
  • redazione del contratto aziendale per i lavoratori in smart working, con particolare riferimento al trattamento in sicurezza e la protezione dei dati aziendali;
  • redazione dell’informativa sulla salute e sicurezza nel lavoro agile ai sensi dell’art. 22, comma 1, l. 81/2017;
  • valutazione delle condizioni di stress da lavoro correlato causato dallo smart working.

clicca qui per scaricare il testo del Protocollo Nazionale sul lavoro Agile


Torna ai contenuti